Statuto
STATUTO
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
« ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE »
MOTTA DI LIVENZA (TV)
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
(Denominazione e sede)
- E' costituita l'organizzazione di volontariato, denominata : "Associazione Amici del Cuore" che assume la forma giuridica di associazione.
- L'organizzazione ha sede in Viale Madonna presso íl Presidio Ospedaliero nel comune di Motta di Livenza (TV).
ART. 2 (Statuto)
- L'organizzazione di volontariato "Associazione Amici del Cuore" è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 3
(Efficacia dello statuto)
- Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.
ART. 4
(Modificazione dello statuto)
- Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'assemblea adottata con la presenza almeno dei tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
ART. 5
(Interpretazione dello statuto)
- Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.
TITOLO II
FINALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE
ART. 6
(Finalità nell'obiettivo)
- La specifica finalità dell'organizzazione di volontariato è quella di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale con l'obiettivo socio-sanitario riguardante le attività dirette immediatamente ed in via prevalente alla tutela della salute del cittadino e che estrinsecano in interventi di sostegno dell'attività sanitaria di prevenzione, in assenza dei quali l'attività sanitaria non può svolgere o produrre effetti.
ART. 7
(Ambito di attuazione delle finalità)
- 1. L'organizzazione di volontariato opera nel territorio dell’ASL 9.
TITOLO III
GLI ADERENTI
ART. 8
(Ammissione)
- Sono aderenti dell'organizzazione tutte le persone che condividono le finalità dell'organizzazione e sono mossi da spirito di solidarietà.
- L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'assemblea, su domanda scritta del richiedente.
ART. 9 (Diritti)
- Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell'organizzazione.
- Essi hanno i diritti di essere informati sulle attività dell'associazione e di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto.
- Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge.
ART. 10 (Doveri)
- Gli aderenti all'organizzazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
- Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'organizzazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede (onestà, probità, rigore morale, ecc.).
ART. 11
(Esclusione)
- L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dell'organizzazione.
- L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
TITOLO IV
GLI ORGANI
ART. 12
(Indicazione degli organi)
- Sono organi dell'organizzazione: l'assemblea, il comitato direttivo ed il presidente.
CAPO I: L'assemblea
ART. 13
(Composizione)
- L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione.
- L'assemblea è presieduta da un presidente nominato dagli aderenti.
ART. 14
(Convocazione)
- L'assemblea si riunisce ogni anno oppure su convocazione del presidente dell'organizzazione.
- il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto contenente l'ordine del giorno almeno n. 10 giorni prima.
ART. 15
(Validità dell'assemblea)
- In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente.
- In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
- Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
- Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto (art. 21 codice civile).
ART. 16
(Votazione)
- L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per l'approvazione e modificazione dello statuto e per lo scioglimento dell'associazione.
- I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone (e le qualità delle persone).
ART. 17
(Verbalizzazione)
- Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in verbale (redatto dal segretario oppure da un componente dell'assemblea) e sottoscritto dal presidente.
- Il verbale è tenuto, a cura del presidente, nella sede dell'organizzazione.
- Ogni aderente dell'organizzazione ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).
CAPO II: Il comitato esecutivo
ART. 18
(Composizione)
- Il comitato esecutivo è composto da 5 membri, eletti dall'assemblea tra gli aderenti.
- Il comitato esecutivo è validamente costituito quanto è presente la maggioranza dei componenti.
ART. 19
(Presidente del comitato esecutivo)
- Il presidente dell'organizzazione è il presidente del comitato esecutivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti il comitato.
ART. 20
(Durata e funzioni)
- Il comitato esecutivo dura in carica per il periodo di 3 anni e può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza del 50% più uno.
- Il comitato esecutivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente.
- Le deliberazioni del comitato esecutivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
CAPO III: Il presidente
ART. 21 (Elezione)
- Il presidente è eletto dall'assemblea tra i soci componenti a maggioranza dei presenti.
ART. 22 (Durata)
- Il presidente dura incarica quanto il comitato direttivo.
- L'assemblea, con la maggioranza dei presenti, può revocare il presidente.
- Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente.
ART. 23 (Funzioni)
- Il presidente rappresenta l'organizzazione di volontariato e compie tutti gli atti che impegnano l'organizzazione.
- Il presidente presiede il comitato esecutivo e cura l'ordinato volgimento dei lavori.
- Sottoscrive il verbale dell'assemblea e cura che sia custodito presso la sede dell'organizzazione, dove può essere consultato dagli aderenti.
TITOLO V
LE RISORSE ECONOMICHE (O I BENI)
ART. 24
(Indicazione delle risorse)
- Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
a)Beni mobili;
b)Contributi e quote associative;
c)Eventuali donazioni e lasciti;
d)Ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 266/1991.
ART. 25 (I beni)
- I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
- I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.
- I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.
- L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento, perseguono scopi analoghi.
- L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 26
(Contributi)
- I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa degli aderenti, stabilita dall' assemblea.
- I contributi straordinari sono elargiti dagli aderenti, o dalle persone fisiche o giuridiche estranee all'associazione.
ART. 27
(Erogazioni, donazioni e lasciti)
- Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
- I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dall'assemblea che delibera sulla utilizzazione di essi in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
ART. 28
(Proventi derivanti da attività marginali)
- I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.
- L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della L. 266/91.
ART. 29
(Devoluzione dei beni)
- In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.
TITOLO VI
IL BILANCIO
ART. 30
(Bilancio e conto consuntivo)
- I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal piano gennaio di ogni anno.
- Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.
- Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
ART. 31
(Formazione e contenuto del bilancio)
- Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal Comitato esecutivo. Esso contiene, suddivise in singole voci le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.
- Il conto consuntivo è elaborato dal Comitato esecutivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative all'anno trascorso.
ART. 32
(Controllo sul bilancio)
- I documenti di bilancio, consuntivo e preventivo sono sottoposti al controllo del collegio dei revisori del conto che in merito esprimono il proprio parere in una relazione allegata ai medesimi documenti.
- Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.
- Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati ai bilanci e sottoposti all'assemblea.
ART. 33
(Approvazione del bilancio)
- Il bilancio preventivo è approvato dalla assemblea (con voto palese) e con la maggioranza dei presenti.
- Il bilancio preventivo è depositato presso la sede della organizzazione n. 15 giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.
- Il conto consuntivo è approvato dalla assemblea (con voto palese) e con la maggioranza dei presenti entro il ....................
- Il conto consuntivo è depositato presso la sede dell'organizzazione n 15 giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.
TITOLO VII
LE CONVENZIONI
ART. 34
(Deliberazione delle convenzioni)
- Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Comitato esecutivo.
- Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, nella sede dell'organizzazione.
ART. 35
(Stipulazione della convenzione)
- La convenzione è stipulata dal presidente della organizzazione di volontariato.
ART. 36
(Attuazione della convenzione)
- Il Comitato esecutivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.
TITOLO VIII
DIPENDENTI E COLLABORATORI
ART. 37
(Dipendenti)
- L'organizzazione di volontariato può assumete dei dipendenti, nei limiti previsti dalla L. 266/91.
- I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.
- I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.
ART. 38
(Collaboratori di lavoro autonomo)
- L'organizzazione di volontariato (per sopperire a specifiche esigenze) può giovarsi dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.
- I rapporti tra l'organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge (e dal contratto collettivo di lavoro dellacategoria)
- I collaboratori di lavoro autonomo sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.
TITOLO IX
LA RESPONSABILITA'
ART. 39
(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)
- Gli aderenti all'organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91
ART. 40
(Responsabilità della organizzazione)
- L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
ART. 41
(Assicurazione dell'organizzazione)
- L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.
TITOLO X
RAPPORTO CON ALTRI ENTI E SOGGETTI
ART. 42
- L'organizzazione disciplina con apposito regolamento i rapporti con gli altri soggetti pubblici o privati.
TITOLO XI
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 43
(Disposizioni finali)
- Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.